Pubblicato il Decreto sul compostaggio di comunità

Con il d.m. 266/16 (G.U. 23.2.2017) è stato pubblicato il regolamento sul compostaggio di comunità. Esso costituisce attuazione del comma 1-octies, dell’art. 180, del d lgs. n. 152/06. Il decreto non ne riporta una definizione, ma ciò non impedisce di farla derivare da alcuni suoi passaggi.

Essa consiste in un’attività di trattamento aerobico di sostanza organica per la produzione di compost, che non può essere destinato alla vendita, mediante impianti la cui capacità non superi le 130 t/a e gestiti da un organismo collettivo, esclusi gli impianti previsti all’art. 214, comma 7-bis, d. lgs. n. 152/2006¹.

Per poter essere autorizzati ad esercire un impianto di compostaggio di comunità occorre:

  • costituire un organismo collettivo;
  • nominare un responsabile dell’organismo collettivo;
  • nominare un conduttore dell’impianto;
  • definire un regolamento dell’organismo collettivo;
  • trasmettere una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente.

L’organismo collettivo deve essere formato da almeno 2 utenze domestiche e/o non domestiche costituite in maniera tale da poter acquisire una riconoscibilità giuridica autonoma dalle singole utenze (condominio, società, …).

Il responsabile viene nominato, secondo il regolamento interno, dall’organismo collettivo ed ha il compito di sottoscrivere e inviare la SCIA, sorvegliare che gli utenti rispettino il regolamento, sostituire il conduttore in caso di sue dimissioni o impedimento e comunicare la cessazione dell’esercizio dell’impianto. Egli, inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà comunicare al comune territorialmente competente², nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all’anno solare precedente:

   a) dei rifiuti conferiti;

   b) del compost prodotto;

   c) degli scarti;

   d) del compost fuori specifica.

Il conduttore è il vero e proprio gestore dell’impianto. Assicura il corretto funzionamento dell’apparecchiatura e esercizio dell’attività di compostaggio. E’ tenuto a conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell’apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica. Provvedere alla comunicazione dei dati relativi alla gestione dell’impianto, in particolare la quantità di compost prodotta.

La nomina del conduttore e l’accettazione   dell’incarico devono risultare per scritto e nella SCIA. Nel caso di gestione di impianti di taglia media o grande (60 e 130 t/a) il conduttore dovrà aver frequentato un corso di formazione di almeno 8 ore, sui seguenti temi:

   a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;

   b) tecniche e tecnologie del compostaggio;

   c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico;

   d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.

Il regolamento dell’organismo collettivo viene approvato secondo le forme previste dall’organismo e deve disciplinare perlomeno gli aspetti previsti all’allegato 2 del decreto, tra cui la quantità e la qualità dei rifiuti conferibili all’impianto, gli orari di apertura, gli obblighi (anche del conduttore) e il piano di utilizzo del compost.

La SCIA invece dovrà essere redatta seguendo le indicazioni riportate negli allegati I e IB al decreto.

Possono essere conferiti agli impianti solo:

  • rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
  • rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
  • segatura, trucioli, residui di taglio, legno,  piallacci  (03  01 05);
  • scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
  • materiale filtrante derivante dalla  manutenzione  periodica  del biofiltro a servizio dell’apparecchiatura (15 02 03);
  • imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
  • imballaggi in legno (15 01 03);
  • carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono, inoltre, esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15  01  01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Il compost prodotto deve essere impiegato, secondo il piano di utilizzo, solo in terreni a disposizione delle utenze conferenti. La quantità destinabile al compostaggio viene computata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Il testo del decreto è scaricabile al seguente indirizzo: www.gazzettaufficiale.it/atto/.

Note:
¹7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell’Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
² La comunicazione dovrà avvenire ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
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