| 05/02/09 |
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di Paola Ficco Lo scenario legislativo di fine 2008 ha introdotto numerose modifiche in materia di gestione dei rifiuti. Tra queste, figurano quelle stabilite dal Dl 6 novembre 2008, n. 172, convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 210 il quale introduce “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale” (Gu 3 gennaio 2009 n. 2). |
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Di tale Dl interessa, in questa sede, solo l'articolo 9-bis. In tale articolo figurano la lett. a) e la lett. b). Tale lett. b) simula una misura (per giunta "urgente") di tutela ambientale ma che, dalla tutela ambientale, è decisamente lontana. Il testo di tale articolo 9-bis è il seguente:
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Le misure urgenti di tutela ambientale di cui all'articolo 9-bis, Dl 172/2008
Il Dl 172/2008 è il famoso "Dl Campania", ma il suo articolo 9-bis, è dedicato ad "Altre misure urgenti di tutela ambientale".
Le Mps
Tale lett. a) è preceduta da una sorta di premessa che vede nelle "difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti" la necessità di un pronunciamento legislativo sul tema. Il tutto, allo scopo di "fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza". Il che è condivisibile (lo è meno con riferimento alla lett. b), di cui si dirà in prosieguo).
Pertanto, dal 31 dicembre 2008 e fino alla data di entrata in vigore del futuro Dm che disciplinerà le Mps, sono considerate Mps (ferma restando la dimostrazione della destinazione effettiva ed oggettiva al recupero del materiale) non solo quelle conformi ai Dm 5 febbraio 1998 e 161/2002, ma anche quelle individuate nelle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210, Dlgs 152/2006, nonché quelle individuate dall'Aia (Dlgs 59/2005).
Tuttavia, si spera che anche dopo il citato Dm sia stabilito che le Mps (ferma restando la dimostrazione della destinazione effettiva ed oggettiva al recupero del materiale) sono anche quelle che derivano da un processo di recupero autorizzato in forma ordinaria.
Tuttavia, sulle Mps il Legislatore ha dimenticato una parte non trascurabile.
Sotto il profilo giuridico, si rileva che ai sensi dei Dm 5 febbraio 1998 e 161/2002, i materiali recuperati diventano Mps purché siano destinati effettivamente ed oggettivamente all'utilizzo in cicli di produzione e di consumo. Quindi, è necessario individuarne ed attestarne preliminarmente l'effettiva destinazione presso un impianto produttivo o ad altro utilizzo. Diversamente, si ricade nel regime dei rifiuti, con l'ovvio superamento dei limiti autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti stessi.
Sotto il profilo materiale, si rileva che le piattaforme di recupero sono prossime al collasso stante l'accumulo dei materiali nei piazzali: il che rischia di condurre al blocco dei ritiri delle raccolte differenziate.
Gli accordi di programma
Ad essi è dedicata la lett. b) dell'articolo 9-bis in esame.
Questo articolo, dunque, conferisce ad una disposizione pattizia (l'accordo di programma) dignità legislativa ed efficacia di carattere derogatorio propria di una disposizione legislativa.
Al riguardo, però, è appena il caso di sottolineare che laddove la disciplina comunitaria preveda l'obbligo di formulario o di registro, essa non è derogabile neanche dagli accordi di programma (in nota si riporta il testo degli articoli 19 e 35, Direttiva 2008/98/Ce) ( ). Gli obblighi di Mud, invece, ove "by-passato" dagli accordi di programma, sono ormai più che derogabili poiché non previsti dalla disciplina comunitaria.
Paola Ficco
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