Rischio idrogeologico: operativo fondo100 mln, priorità a interventi integrati

Un fondo di 100 milioni di euro per finanziare progetti immediatamente cantierabili di mitigazione del rischio idrogeologico con priorità ai progetti integrati. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14/09/2016 il DPCM del 14/07/2016 recante “Modalita’ di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, che definisce le modalità di accesso al Fondo e i criteri di valutazione degli interventi antidissesto. Questo decreto dà una spinta concreta nella direzione di una reale innovazione nelle strategie di mitigazione del rischio idraulico in Italia.

Le risorse di questo primo fondo (100 milioni in tre anni) verranno infatti prioritariamente destinate al finanziamento di interventi “integrati”, intesi come interventi che non si limitano a ridurre il rischio di esondazione ma hanno anche un effetto positivo sulla qualità ecologica del territorio. E’ un approccio suggerito dalla Direttiva 2007/60/CE – la cosiddetta Direttiva Alluvioni – ma nei fatti ancora quasi mai applicato in Italia, dove gli interventi di mitigazione del rischio continuano ad essere di carattere molto tradizionale e non guardano alla qualità ecologica dei corpi idrici, inficiando quindi la possibilità di rispettare gli obiettivi identificati dall’altra grande Direttiva sulle acque, la 2000/60/CE (la cosiddetta Direttiva Quadro sulle Acque).

In particolare tra i criteri di valutazione per l’allocazione dei fondi, richiamando quanto introdotto dal DPCM del 28/05/2015, si dispone (art. 4, c. 4) quanto segue: “[…] Le risorse sono prioritariamente destinate alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti, deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse destinate alla regione, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

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