Dall’UE una svolta negli appalti pubblici con l’inserimento di EMAS e criteri ambientali

Il 28 marzo scorso sono state pubblicate le nuove Direttive europee sugli appalti pubblici (Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE) che introducono importanti novità in materia di contratti di concessione, appalti pubblici e procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Le nuove norme, oltre a prevedere procedure per gli acquisti pubblici più semplici e flessibili, in particolare per le PMI, e misure più forti per prevenire conflitti di interesse, favoritismi e corruzione, puntano a favorire una migliore integrazione dei requisiti ambientali nelle procedure di appalto.  Nelle procedure di aggiudicazione le autorità pubbliche potranno dare più enfasi ai criteri di qualità e ambientali, agli aspetti sociali e all’innovazione, tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi. 

Le nuove Direttive  introducono, innanzitutto, la possibilità di inserire una clausola relativa al rispetto della normativa ambientale (un’impresa, anche se ha presentato l’offerta più vantaggiosa, può essere esclusa se non rispetta tutti gli obblighi normativi derivanti dalla legislazione ambientale nazionale, europea ed internazionale). Prevedono, inoltre, la possibilità di inserire nei bandi di gara il riferimento ad una specifica etichetta o marchio di qualità ambientale laddove stabiliscono le caratteristiche ambientali di opere, beni o servizi da acquistare.

Viene ribadito il concetto che “le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere che siano applicati misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione di un appalto pubblico”. Gli artt. 62 e 81, rispettivamente della Direttiva 2014/24/UE e della 2014/25/UE, prevedono che “le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale,  fanno riferimento…al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS), o ad altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento CE n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati“.

Il legislatore europeo ha dato, dunque, riconoscimento al Regolamento EMAS e ad altri sistemi di gestione che possonoessere finalmente citati nei criteri di appalto.

Altre novità ambientali riguardano la possibilità di richiedere che il processo produttivo non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che durante la produzione siano utilizzate macchine ad alta efficienza energetica.  Infine, le nuove norme promuovono la determinazione dei costi del ciclo di vita di un prodotto o servizio che comprende “i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali”.

Le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014; gli Stati membri hanno tempo fino ad Aprile 2016 per recepirle.

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