Il capitale bancario e la nuova Esco per l’efficienza energetica in edilizia

di Paolo degli Espinosa e Giulia Agrelli

Il Ministero dell’Industria ha dichiarato che entro maggio-giugno sarà pubblicato un nuovo Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica successivo al PAEE 2007- 2016.

Il Piano avrà il carattere di indirizzo, rinviando l’approfondimento degli strumenti di attuazione alla fase successiva. E’ questa l’ opportunità concreta per applicare in Italia le indicazioni europee della Direttiva EU 31/2010, “Energy Performance Building Directory”, e del “Piano Europeo sull’Efficienza Energetica 2011”, approvato dalla Commissione Europea in data 8 marzo.

La Direttiva EU 31/2010, in fase di recepimento in Italia, è caratterizzata dall’impegno a pieno edificio, involucro ed impianto, nel quadro di un orientamento verso “edifici a consumo quasi zero”. Il “Piano Europeo sull’Efficienza Energetica 2011″, recita testualmente, ” Il settore pubblico deve svolgere una funzione guida nelle performance energetiche degli edifici, per cui sarebbe appropriato, al minimo, un raddoppio del tasso attuale di rinnovamento. La Commissione presenterà quindi uno strumento legale in forza del quale il settore pubblico, ogni anno, dovrà riqualificare al minimo il 3 % del suo stock edilizio”. “Se il riesame del 2013 indicherà scarse probabilità di realizzazione dell’obiettivo generale dell’UE, la Commissione avvierà la seconda fase, proponendo obiettivi nazionali giuridicamente vincolanti per il 2020”.

Come si vede, l’Europa sta rendendo più incisivo e più mirato il suo impegno per l’ efficienza energetica in edilizia, considerata come sede del ” massimo potenziale di risparmio energetico”, seguita dal settore mobilità e dal settore industriale.

La riqualificazione annuale del 3% dello stock edilizio pubblico e l’impegno per “edifici a consumo quasi zero” nel pubblico e nel privato, richiedono, attraverso incentivi garanzie e qualificazioni di processo , la creazione della convenienza finanziaria del capitale privato, in particolare di quello bancario. A questo proposito nel “Piano Europeo sull’Efficienza Energetica 2011″, vengono messe in evidenza due indicazioni per le strumentazioni attuative, sia sul piano contrattuale che su quello degli operatori economici finanziari.. Sul piano contrattuale viene indicato l’Energy Performance Contracting (EPC) mentre sul piano degli operatori si potenzia il ruolo delle ESCO, che devono risultare efficaci in senso sia tecnico che finanziario e verranno selezionati sulla base di liste accreditate dagli Stati Membri, svolgendo così la funzione di ” catalizzatore del rinnovamento”.

L’Energy Performance Contracting prevede che “per coprire una parte o tutti i costi d’investimento per l’ efficienza siano impiegati i risparmi monetari risultanti dalla diminuzione delle bollette e dei costi di gestione, ottenuta grazie agli interventi”. Questa tipologia contrattuale , come richiama il documento europeo , si è dimostrata efficace in diversi paesi d’Europa, come Danimarca , Francia e Germania. In Italia i Contratti di rendimento energetico (EPC) sono regolati dal D.Lgs 115/08 e costituiscono una tipologia di contratto innovativa, che prevede la capacità di intervento del contraente per il miglioramento delle performance dell’edificio, assumendo di fatto il ruolo di interlocutore unico del committente. In molti stati membri, tra cui l’Italia, l’EPC è frenato ” da ambiguità nel contesto legale e dalla mancanza di dati credibili sui consumi energetici, necessari per stabilire la base di confronto rispetto alla nuova performance. La Commissione porterà avanti proposte legislative per superare questi problemi nel 2011 e si impegna a proporre soluzioni su tali contratti”.

In Italia Le ESCO non realizzano i ruoli richiesti dal documento europeo in particolare non realizzano efficientamenti energetici, accettando i rischi finanziari, coprendo — o aiutando a finanziare — i costi iniziali di investimento e rifinanziando questi ultimi attraverso i risparmi realizzati. “Per superare le attuali barriere e aumentare la trasparenza del mercato ESCO, la Commissione proporrà che gli Stati Membri effettuino esami di mercato, liste di imprese accreditate come fornitrici di servizi energetici e modelli contrattuali.” ” Per poter svolgere il loro ruolo, le Esco devono avere accesso alle risorse finanziarie. Finanziamenti innovativi caratterizzati da un effetto moltiplicatore significativo a livello nazionale ed europeo rappresenterebbero un modo adeguato per catalizzare lo sviluppo di questo mercato, ad esempio ampliando l’accesso al finanziamento di progetto tramite strumenti fra cui l’apporto di liquidità e di garanzie, linee di credito e fondi di rotazione.”

In ambedue i casi, (tipo di contratto e operatore di mercato dei servizi) la difficoltà di applicazione in Italia è soprattutto di garanzia per il rischio bancario e di certificazione di qualità del processo progettuale- realizzativo. I due strumenti accennati richiedono ambedue un profilo di operatore industriale che disponga di finanze proprie e di canali finanziari bancari nei quali intervenga in modo adeguato una forma mirata di garanzia pubblica appositamente attivata. Di conseguenza, in Italia é responsabilità del Ministero dello Sviluppo e dell’Industria , e di quello dell’Economia e Finanza confermando ed andando oltre l’ esperienza del 55 % e del Piano Casa , di attivare le soluzioni di garanzia e di qualificazione tali che facciano fronte alle esigenze accennate, e che, siano compatibili con le limitate disponibilità finanziarie pubbliche Si potrà attuare, in tal modo, quell’ aumento del fattore di moltiplicazione degli effetti di mercato della iniezione di denaro pubblico, che é una delle indicazioni caratterizzanti del documento europeo.

Le indicazioni europee, a confronto con la grave crisi attuale del settore edilizio, causata dalla minore capacità di acquisto degli utenti, confermano che il mercato italiano non potrà più essere incentrato, come in passato, sulle nuove costruzioni. Si potrà piuttosto fornire un contributo positivo rilevante, industriale ed occupazionale, basato sugli interventi di riqualificazione energetica. Occorrono quindi nuovi contenuti, modelli contrattuali e finanziari, nuovi ruoli industriali e bancari, per i quali é indispensabile l’azione governativa, ma anche quella delle Regioni e delle Amministrazioni Locali.

Sarà quindi opportuno concentrare l’attenzione e la capacità propositiva, sugli strumenti di attuazione del nuovo PAEE.

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