Gpp: luci e ombre del decreto correttivo al Codice degli appalti pubblici

Entra in vigore il 20 maggio il decreto legislativo del 19 aprile 2017 n. 56, che con 131 articoli integra e corregge i 220  articoli del Codice sugli appalti pubblici (dlgs del 18 aprile 2016 n. 50), a un anno dalla sua emanazione. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio, il cosiddetto “decreto correttivo” modifica anche le parti del dlgs 50/2016 riguardanti il Green public procurement (Gpp) e i Criteri ambientali minimi (Cam), con luci e ombre.

Partiamo dall’articolo cardine del Codice per quanto riguarda il Gpp, il n. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, che per la prima volta ha stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire i Cam nella documentazione progettuale e di gara. L’obbligo era previsto per almeno il 50% del valore d’asta. Il dlgs 56/2017 lo corregge con l’articolo 23, che cancella tale soglia e stabilisce opportunamente che i Cam si applicano al 100% del valore d’asta, eliminando un elemento di confusione e di difficoltà concreta.

Insieme, però, lo stesso articolo 23 introduce una curiosa formulazione a proposito del settore dell’edilizia. Si legge infatti: “Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Dunque, il Cam edilizia in vigore avrebbe valore solo in parte, perché per gli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, il Ministero dell’Ambiente deve definire nuovi criteri “adeguati”, che saranno “tenuti in considerazione, per quanto possibile”.

Un’altra importante modifica riguarda l’articolo 50 del Codice “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”, laddove l’articolo 33 del decreto correttivo sostituisce le parole “possono inserire” con “inseriscono”, introducendo quindi l’obbligatorietà delle clausole sociali. Correzioni vengono apportate anche all’articolo 82 del Codice (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) con l’articolo 51 del nuovo decreto, riguardanti gli organismi di valutazione della conformità, e all’articolo 86 (Mezzi di prova) con l’articolo 55, che introduce l’obbligo di documentare l’esecuzione dei lavori attraverso un certificato redatto secondo lo schema predisposto dall’Anac con apposite linee guida. Significative anche le modifiche all’articolo 93 del Codice (Garanzie per la partecipazione alla procedura) con l’articolo 59 del decreto correttivo, che prevede un calcolo più favorevole delle riduzioni della fideiussione per le imprese in possesso di certificazioni di processo e di prodotto.

I “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”, oggetto dell’articolo 95 del Codice, vengono corretti con l’articolo 60 del decreto 56/2017 in due punti. Il primo introduce, nella valutazione delle offerte, un tetto massimo del 30% per il punteggio economico, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.

D’altra parte, però, lo stesso articolo 60 alza da 1 a 2 milioni di euro l’importo dei lavori che possono essere aggiudicati col criterio del prezzo più basso, seppure “a condizione che si tratti di procedure ordinarie, quindi di gare e non di procedure negoziate, e che a base di gara venga posto il progetto esecutivo”. Viene quindi limitata la rottamazione del criterio del massimo ribasso, riducendo così l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infine, l’articolo 125, correttivo del 213 del Codice, pone in capo all’Anac la raccolta di tutte le informazioni sugli appalti pubblici attraverso la Banca dati nazionale “nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive”. Sempre l’Anac provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi.

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